(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 21 giugno 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), che ha introdotto modifiche al testo della legge regionale n. 7/2005, recependo e mettendo a sistema, a distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore ed in un'ottica di continuita', le buone prassi emerse nella sua applicazione, in particolare valorizzando l'esperienza dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati «Punti di ascolto», e tenendo altresi' conto delle necessita' di semplificazione e razionalizzazione della norma stessa; Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, come modificato dalla legge regionale n. 6/2016, secondo cui con regolamento regionale sono definiti criteri e modalita' di finanziamento dei Punti di ascolto accreditati ai sensi della legge medesima; Ritenuto di disciplinare con regolamento le procedure, i criteri e le modalita' di finanziamento dell'attivita' dei Punti di ascolto; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° giugno 2017, n. 983; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' di finanziamento dell'attivita' dei Punti di ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI